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Testamento biologico: cos’è e come si fa

Dopo un lungo e intenso dibattito, è entrata in vigore la legge sul testamento biologico – lo scorso  31 gennaio 2018.

Questa legge sostiene ancor più il principio per cui nessun trattamento sanitario può essere avviato o proseguito senza il consenso – libero e informato – dell’interessato.

Tranne che nei casi previsti espressamente dalla legge.

Al centro di questa nuova norma c’è l’introduzione delle disposizioni anticipate di trattamento (DAT).

Si tratta di una possibilità in più per le persone, di dare indicazioni sui trattamenti sanitari da ricevere oppure da rifiutare, prima di trovarsi in un’eventuale condizione d’incapacità.

Tale legge si esprime nel rispetto dei principi a tutela del diritto alla vita, alla salute, alla dignità e all’autodeterminazione della persona *.

Testamento biologico: chi può farlo e il contenuto

Il testamento biologico può essere redatto da tutti i cittadini maggiorenni e capaci di intendere e di volere.

Nelle DAT, una persona può esprimere l’accettazione oppure il rifiuto di accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche (in generale) e singoli trattamenti sanitari (in particolare).

Non si possono tuttavia esigere dei trattamenti sanitari che sono contrari alle leggi.

Il documento contiene i dati anagrafici del firmatario e indicazioni sui modi in cui trattare le informazioni sullo stato di salute dell’interessato.

Pertanto, si potrebbe ad esempio richiedere di volere, oppure no, essere informati sulle proprie condizioni – anche in caso di malattia grave o inguaribile – e sulle terapie da adottare oppure no.

Si può anche aggiungere una postilla, dove indicare i nomi di persone fidate o familiari da informare.

Il contenuto principale del documento sono le direttive specifiche circa le modalità di intervento sulla persona interessata, le cui  condizioni fisiche siano giunte a una fase definita terminale.

Si può ad esempio esprimere la richiesta di una morte naturale senza accanimento terapeutico.

Si può altrimenti esigere che siano somministrati tutti i farmaci e praticate tutte le cure contro il dolore.

All’interno dell’atto c’è anche la sottoscrizione del medico.

Quest’ultimo dichiara di aver informato la persona interessata riguardo alle volontà sanitarie espresse e di aver compreso le sue decisioni.

Sono previste anche le indicazioni post mortem, perciò il luogo dove si preferisce morire e disposizione sul trattamento della salma.

Il documento è sottoscritto anche dai fiduciari e testimoni.

Il fiduciario è colui che è stato scelto dalla persona firmataria del testamento biologico, per prendere decisioni in suo nome e per suo conto, insieme al medico.

Testamento biologico: il documento

Le DAT espresse nel biotestamento possono essere redatte in varie forme:

  • Si possono scrivere a mano;
  • Si può scaricare un modulo precompilato, come quello messo a disposizione dalla Associazione Luca Coscioni; qui la pagina dove richiederlo. Il modulo può essere anche modificatosecondo proprie necessità ed esigenze;
  • Attraverso una videoregistrazione e/o con dispositivi tecnologiciche permetto alle persone con disabilità di riuscire a comunicare.

In ogni momento, è possibile rinnovare, modificare o revocare la dichiarazione anticipata di trattamento .

Il testamento biologico è inoltre esente dall’obbligo di registrazione tributaria, dall’imposta di bollo e da ogni altro tributo, imposta, diritto o tassa.

Testamento biologico: come può aiutarti il notaio

Dopo aver compilato il testamento biologico, quest’ultimo si può trasformare in atto pubblico, presentandolo anche a un pubblico ufficiale, come il Notaio.

Si può altrimenti procedere con una scrittura privata autenticata, sempre dal Notaio.

E’importante far autenticare due copie del biotestamento, per avere un originale da tenere personalmente e una copia da destinare per il deposito.

Il documento può essere dunque consegnato presso il Notaio che ha autenticato la scrittura privata o redatto l’atto pubblico.

*articoli 2, 13 e 32 della Costituzione e degli articoli 1, 2 e 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Marianna Feo

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