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Assicurazioni sulle donazioni AON: cosa sono e perchè sono indispensabili

L’acquisto di un bene donato può comportare dei rischi molto alti per l’acquirente e anche per il donatario che voglia successivamente alienare, per questo sono state introdotte le assicurazioni sulle donazioni – AON.

Nella prassi il bene di provenienza donativa difficilmente potrà essere alienato, specie se l’acquirente ha necessità di accendere un mutuo per l’acquisto, a meno che non vi sia la rinuncia da parte dei legittimari all’azione di opposizione alla donazione o all’azione di restituzione, ove non sono ancora trascorsi 20 anni dalla trascrizione della donazione medesima, oppure 10 anni dall’apertura della successione del donante.
Sulle problematiche connesse alla donazione di un immobile o di un qualsiasi altro bene, abbiamo già discusso anche in questo nostro articolo.

Vendita di un immobile che proviene da una donazione

Spesso le banche non concedono, finanziamenti perchè la provenienza donativa dell’immobile viene considerata un elemento di rischio troppo elevato.
Questo perchè il nostro ordinamento riserva a determinati soggetti – (il coniuge, i figli e gli ascendenti del defunto) – una quota legittima sull’eredità dello stesso. Per questo,ove non residuino altri beni ereditari sufficienti a comporre la quota di legittima, il legittimario può far valere i propri diritti sul bene donato, con un’apposita azione detta di riduzione. In caso di esito positivo di detta azione, il legittimario leso può ottenere la restituzione del bene, anche se l’immobile medio tempore è stato alienato a terzi acquirenti.

Assicurazioni sulle donazioni AON: a cosa servono

Le assicurazioni sulle donazioni sono volte a coprire proprio i rischi derivanti dall’acquisto e/o finanziamento dei beni di origine donativa. In questo modo si garantisce la commerciabilità dell’immobile e anche la sicurezza della comprevendita.
Lo scopo della polizza è di tutelare il beneficiario, l’acquirente o il soggetto mutuante, dal danno economico che subirebbe a seguito di esito favorevole dell’azione di riduzione e da quella conseguente di restituzione. Con il versamento di un singolo premio una tantum – di importo differente a seconda del valore dell’immobile – il rischio sull’immobile viene coperto senza limiti o scadenze temporali. Possono contrarre la polizza il donante – in occasione della donazione, per attribuire un ulteriore vantaggio al donatario – oppure il donatario.
Quest’ultimo può attivare l’assicurazione in occasione della donazione o in un momento successivo, ad esempio in caso di successiva vendita.
Anche il terzo acquirente può contrarre la polizza – in occasione dell’acquisto di un bene immobile di provenienza donativa – così come il creditore ipotecario – se ha concesso al terzo acquirente un finanziamento garantito da ipoteca sul bene, anche se l’acquirente finanziato non ha stipulato l’assicurazione.  I soggetti tutelati dalle assicurazioni sulle donazioni sono dunque il proprietario dell’immobile – che ha acquistato l’immobile dal donatario o da un suo avente causa – e l’eventuale creditore ipotecario del proprietario.

Marianna Feo

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